Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 21744 del 14 ottobre 2009
I contratti individuali possono incidere sui trattamenti economici definiti in sede collettiva solo se specificamente abilitati dalla legge; sul trattamento economico, interamente definito dai contratti collettivi, non può incidere il datore di lavoro in violazione del principio di parità contrattuale (art. 45 commi 1 e 2 d.lgs. 165/2001).
L’atto di deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo sarebbe quindi affetto in ogni caso da nullità, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della legge n° 241 del 1990.