Già il 4 novembre avevamo scritto dell’ordinanza emessa il 12 ottobre dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in materia, e di altra precedente sentenza di senso opposto del 6 luglio. Il 6 novembre, sempre le Sezioni Unite, confermano con sentenza la posizione. Per comodità espositiva, si riportano tutte le tre pronunzie.
Con la sentenza n. 15815 del 6 luglio 2009 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha stabilito che nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, va riferito alla contrattazione collettiva del settore pubblico e privato.
Pochi mesi dopo, la Suprema Corte, stavolta a Sezioni Unite, con ordinanza n. 21558 del 12 ottobre 2009 ha stabilito invece che l’omessa produzione del contratto collettivo di lavoro pubblico, non determina l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., non applicandosi tale disposizione del codice di rito ai contratti collettivi di diritto pubblico.
Con la sentenza n. 23329 del 4 novembre 2009, sempre le Sezioni Unite hanno confermato che l’improcedibilità del ricorso per cassazione a norma dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., non può conseguire al mancato deposito del contratto collettivo di diritto pubblico; con il peculiare procedimento formativo e di pubblicità, l’esigenza di certezza e di conoscenza del contratto collettivo di diritto pubblico da parte del giudice già era assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi dell’art. 47, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001), sicché la previsione introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 deve riferirsi ai contratti collettivi di diritto comune
obbligo deposito CCNL Cass15815_07_09