In tema di contributi previdenziali, il ricorso amministrativo non sospende la riscossione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21791 del 14 ottobre 2009.
In tema di riscossione dei contributi previdenziali, solo nel caso di ricorso giudiziario, si determina l’effetto inibitorio della iscrizione a ruolo, mentre nel caso di ricorso amministrativo, l’iscrizione deve comunque avvenire entro i termini di decadenza previsti dal primo comma dell’art. 25 del d.lgs. 46/1999, e la pendenza di un procedimento amministrativo comporta solo una facoltà per l’ente che iscrive di sospendere la riscossione. Tale facoltà deve essere esercitata con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.
riscossione contributi Cass21791_10_09

Comments are closed.