Lo scorrimento della graduatoria deve essere congruamente motivato

TAR per la Calabria, sez. Seconda, sent. n° 1482 del 31/12/2009
Consiglio di Stato, sez. Quinta, sent. n° 7243 del 19/11/2009
Le sentenze in argomento hanno ribadito che lo scorrimento della graduatoria ha pur sempre carattere eccezionale rispetto al principio generale, contemplato dall’art. 97 della Costituzione, secondo cui i posti devono essere coperti, previo apposito concorso, dai vincitori della procedura.
In forza di tale principio costituzionale, è lo scorrimento delle graduatorie che deve essere congruamente motivato non già l’indizione delle ordinarie procedure concorsuali o di selezione verticale interna per il passaggio da un’area inferiore ad una superiore.
Sul punto le sentenze non si discostano dalle acquisizioni della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. V, 27 agosto 2009, n. 4341/ord.; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445; Comm. spec. pubbl. imp., 9 novembre 2005, n. 3556/05; sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2752; sez. VI, 24 marzo 2000, n. 1745)
scorrimento CS7243_09
scorrimento TARCalabria1482_2009

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