Circolare n° 1/10 del 14/01/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro Brunetta con la presente circolare pone l’accento su alcune tematiche importanti, derivanti soprattutto dalle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009:
– conferma che sono state riportate a 7 le fasce di reperibilità in caso di malattia dei dipendenti pubblici (come anticipato in questo blog);
– ribadisce la trasparenza totale, come livello essenziale delle prestazioni garantite dalla Costituzione, e quindi immediatamente applicabile anche alle autonomie locali;
– sottolinea che il d.lgs. 150/2009 estende l’obbligo di pubblicazione dei CV, immediatamente applicabile, anche ai titolari di posizioni organizzative e a coloro che rivestono cariche negli organi di indirizzo politico-amministrativo;
– ribadisce, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili, ed in particolare cita i dirigenti del Servizio Personale;
– ricorda l’obbligo di registrare gli incarichi presso l’anagrafe delle prestazioni e presso il proprio sito internet, pena l’impossibilità di attribuire ulteriori incarichi; avverte anche che il Dipartimento della Funzione Pubblica può disporre ispezioni;
– chiude dicendo che il Dipartimento della Funzione Pubblica provvederà ad inviare alla Corte dei Conti l’elenco delle amministrazioni inadempienti ai suddetti obblighi di comunicazione.
Circolare_1_10_del_14gen10
reperibilita-decreto-brunetta-18_12_2009