Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sent. n° 156 del 19/01/2010
Il Consiglio di Stato ha ribadito che per il principio della onnicomprensività del trattamento retributivo, il dipendente pubblico non può rivendicare il pagamento di prestazioni lavorative, salvo i casi di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri di ufficio espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. Vige infatti per il dipendente l’obbligo della esclusività della prestazione dell’attività di lavoro dipendente in favore della Amministrazione, di per sé incompatibile – fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o dai contratti collettivi – con l’esercizio di attività libero-professionale quand’anche espletata in favore della stessa Amministrazione datoriale.
compensi extra no CS156_2010