Agenzia delle Entrate, Risoluzione n° 3 del 26/01/2010
La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non e’ cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per gli stessi interventi, dalla comunita’ europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
Il contribuente che, a partire dal 1 gennaio 2009, sostiene queste spese deve scegliere se beneficiare della detrazione fiscale o fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
Questo anche in base al decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica (dlgs 115/2008), che prevede dallo scorso anno il divieto di cumulo degli incentivi attivati dallo Stato con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.
detrazione 55percento Ris3E