Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sent. n° 458 del 02 febbraio 2010
Il termine di prescrizione del diritto patrimoniale di un pubblico impiegato sorto in virtù di contratto nullo è di durata quinquennale. Detto termine decorre dal primo giorno in cui il diritto può essere fatto utilmente valere. Questo dies a quo non s’identifica – come si è detto – con quello di definitiva cessazione del rapporto, ma coincide con quello di scadenza dei singoli periodi in cui si è articolato il rapporto in esame, non potendosi applicare nella fattispecie la regola speciale, improntata al favor praestatoris stabilita dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 63/1966 e 174/1972 per i rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale od obbligatoria.