Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n° 19358 del 10 settembre 2010.
Quando l’obbligo di vestizione della divisa deve essere eseguito secondo pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il tempo ed il luogo dell’esecuzione, tale attività risulta “eterodiretta”.
Quindi sono da ricomprendere nelle ore di lavoro effettivo, come tali da retribuire, anche le attività preparatorie o successive allo svolgimento dell’attività lavorativa, qualora il datore di lavoro ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione (cfr anche Cassazione n° 3763/1998 e n° 15492/2009).
tempi vestizione divisa Cass 19358_10092010