Il pensionamento dei medici e il collegato lavoro: come cambia la normativa?

Sintesi:
Sono due le possibili soluzioni:
1. la norma che riguarda i dirigenti medici, ha carattere speciale rispetto a quella di cui all’ art. 72 commi 7-11bis del d.l. 112/2008 e all’art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010, per cui non si applica nè il limite del turn-over, nè la procedura di autorizzazione. Deve però essere fatta salva la disposizione secondo cui “la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti”;
2. la norma che riguarda i dirigenti medici, deve convivere con art. 72 commi 7-11bis del d.l. 112/2008 e all’art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010, per cui è fatta salva la discrezionalità dell’amministrazione, nonchè la procedura di autorizzazione e il limite del turn-over.

Testo:
Il c.d. “collegato lavoro” (legge 4 novembre 2010, n. 183) introduce nuove norme sul pensionamento dei medici e dei dirigenti del ruolo sanitario, prevedendo che sia possibile prestare servizio fino al compimento del 70 anno di età e fino a 40 anni di servizio effettivo. La norma sembrerebbe di immediata comprensione, ma così non è a causa di una serie di provvedimenti legislativi succedutisi in un breve lasso di tempo. Le domande che gli interpreti si pongono sono:
1. il mantenimento in servizio è un diritto del dirigente?
2. se così fosse, tale diritto è incomprimibile, oppure è prevista una discrezionalità dell’azienda nell’accettare o rifiutare la domanda?
3. come si coordina il nuovo testo con le vigenti disposizioni?
Per rispondere alle superiori domanda, bisogna fare un breve excursus di carattere normativo.
L’art. 53 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 aveva stabilito il collocamento obbligatorio a riposo del personale sanitario al compimento del 65° anno di età.
In attuazione della delega contenuta nella legge 28 dicembre 1991, n. 421, veniva emanato il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 che elevava (per i lavoratori dipendenti) il limite di età per la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età e conferiva facoltà ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo (art. 16).
Il comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che nel caso di compimento dell’anzianita’ massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni possono risolvere il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.
La successiva legge 4 marzo 2009, n. 15 (in G.U. 05/03/2009, n.53) ha disposto (con l’art. 6, comma 3) la modifica dell’art. 72, comma 11, come segue: nel caso di compimento dell’anzianita’ massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente. Tale modifica ha avuto effetto dal 20/03/2009 al 04/08/2009.
Da tale data, la legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, ha disposto (con l’art. 17, comma 35-novies) nuovamente la modifica dell’art. 72, comma 11, come segue: Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni […] possono, a decorrere dal compimento dell’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale.
L’articolo 22 delle medesima legge, inoltre, interviene sui requisiti richiesti ai fini dell’età pensionabile dei dirigenti medici e dei dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, modificando la relativa disciplina recata dall’articolo 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
In relazione alle modifiche apportate dal comma 1, è prevista la possibilità per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, su istanza dell’interessato, di richiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l’opzione per l’ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni, e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti; in questo modo si equipara il trattamento relativo al limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale a quello del personale medico universitario.Nulla dispone riguardo al più volte modificato comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge citato.
I dirigenti medici e del ruolo sanitario potrebbero, in base all’articolo 22, permanere in servizio fino a 70 anni di età, ma allo stesso tempo potrebbero essere collocati a riposo dall’amministrazione molto prima in base al disposto dell’articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Una prima domanda da porsi è: la precedente disposizione è stata abrogata implicitamente?
Orbene, ripercorrendo il travagliato iter dei lavori parlamentari, (che iniziano già nell’agosto 2008), si rinviene l’ ordine del Giorno n. G/1167-B/3/1 – 11 del Senato, in cui si fa notare il mancato coordinamento delle due norme. Nonostante tale osservazione, il ddl AS1167 venne comunque approvato al Senato. Poi, come molti ricorderanno, Presidente della Repubblica ha rinviato al Parlamento il disegno di legge. Nel caso in cui fosse stato una “svista”, ci sarebbe ben potuto essere il tempo di modifica dell’articolo in questione, durante il doppio passaggio alla Camera e al Senato; invece il testo non è stato modificato.
Inoltre, l’art. 14, comma 2 ha introdotto il comma 11-bis all’articolo 72, che presuppone la piena efficacia del comma 11.
E’ quindi evidente che il legislatore non ha inteso abrogare il comma 11 dell’articolo 72.
In merito al “trattenimento in servizio”, il Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA ha emanato la nota circolare n° 46078 del 18/10/2010, nota rivolta agli enti statali, ma che fornisce preziose indicazioni anche alla altre P.A., laddove applicabile.
In particolare è ribadito:
Per quanto riguarda l’istituto del trattenimento in servizio nuove disposizioni vengono dettate dalla recente manovra finanziaria. L’art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010 stabilisce che “Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni” a decorrere dal 31 maggio 2010, “fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.”
I punti da rimarcare sono questi:
– il trattenimento in servizio dal 65° al 67° anno di età viene equiparato, in termini finanziari, ad una nuova assunzione e va, pertanto, gestito nei limiti del turn over, […];
– è fatta salva la disciplina ordinamentale che dà facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi;
– sono confermati i vincoli temporali di presentazione della domanda di trattenimento. […];
– il trattenimento in servizio è sottoposto ad autorizzazione ad assumere come ordinariamente previsto dal regime vigente (art. 35, comma 4, d.lgs 165/2001). Non si rinvengono nella disposizione margini che possano consentire deroghe. […].
La disposizione opera già a decorrere dal 2010 in quanto si desume dalla lettura della stessa che sono da considerare assunzioni, ove esista la fattispecie, anche i trattenimenti in servizio disposti dopo il 31 maggio 2010 ed aventi decorrenza compresa tra la predetta data ed il 31 dicembre 2010.
Quindi, se i trattenimenti in servizio sono da equiparare alle nuove assunzioni, la domanda di trattenimento di tanti medici ha un sicuro effetto sulla programmazione delle assunzioni dell’azienda e sul rispetto dei vincoli di carattere finanziario, con la conseguenza che un’azienda potrebbe trovarsi a non rispettare i suddetti limiti, esclusivamente per l’esercizio di tale facoltà da parte dei medici.
Quindi sono due le possibili soluzioni:
1 . la norma che riguarda i dirigenti medici, ha carattere speciale rispetto a quella di cui all’ art. 72 commi 7-11bis del d.l. 112/2008 e all’art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010, per cui non si applica nè il limite del turn-over, nè la procedura di autorizzazione. Deve però essere fatta salva la disposizione secondo cui “la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti”;
2. la norma che riguarda i dirigenti medici, deve convivere con art. 72 commi 7-11bis del d.l. 112/2008 e all’art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010, per cui è fatta salva la discrezionalità dell’amministrazione, nonchè la procedura di autorizzazione e il limite del turn-over

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