Ragioneria Generale dello Stato, Circolare prot. n.096618 del 16 novembre 2010.
L’articolo 9, comma 4, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, trova applicazione solo nei confronti del personale non dirigente degli Enti locali e nei confronti di tutto il personale della Sanità i cui contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell’entrata in vigore della norma in questione, prevedono l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente
In particolare, per gli Enti locali e le Camere di commercio l’articolo 4 del ccnl 31 luglio 2009 prevede per il personale non dirigente e per il solo anno 2009, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile. Nel comparto Sanità l’articolo 10 del ccnl sottoscritto in data 31 luglio 2009 (personale non dirigente) e gli articoli 12 (dirigenza non medica) e 13 (dirigenza medico-veterinaria) dei ccnl sottoscritti in data 6 maggio 2010, prevedono, a valere dall’anno 2009, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive per il finanziamento di progetti, programmi o piani di lavoro per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza.
Per tali comparti il citato articolo 9, comma 4, trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse aggiuntive individuate dalle suddette norme contrattuali, di cui viene disposta l’inefficacia a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 78/2010. Ciò, con conseguente impossibilità, a decorrere da tale data, di erogare i predetti emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur se stanziate, non siano state ancora corrisposte. Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo già corrisposti.
limite stipendi pubblici RGS_Circ_16112010