Con la conversione del decreto-legge sulla c.d. spending review, è ormai tempo per trarre le conclusioni da parte degli enti locali e aziende sanitarie riguardo ai vincoli di finanza pubblica da rispettare per il 2012.
Quanto disposto con il DL 95/2012, però, è da coordinare con i numerosi interventi del legislatore degli ultimi due anni (DD.LL. N° 78/2010, 70/2011, 98/2011, 138/2011, 201/2011, 206/2011, 01/2012, 05/2012, 16/2012).
Con l’elenco sottostante si cerca di fornire una sintesi:
- Eliminazione di ogni compenso per gli organi collegiali (diversi da quelli di indirizzo, direzione e controllo);
- Riduzione del 10% (rispetto al vigente nel 2010) del compenso spettante agli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Quest’ultima frase potrebbe far pensare che si applichi anche ai compensi individuali degli incarichi di consuenza;
-
Obbligo di far confluire i compensi per partecipazione a organismi di direzione e controllo, nel fondo per il trattamento accessorio. Tale disposizione in realtà dovrebbe essere superflua, visto che ormai tutti i compensi “extra” dei dipendenti pubblici dovrebbero confluire nei fondi per la contrattazione integrativa;
-
Riduzione al 20% (rispetto al 2009) degli incarichi di studio e consulenza. Il Dipartimento Funzione Pubblica, Circ. 3/2011, cha precisato che la Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo, con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una definizione di dette tipologie di incarico. In particolare, “per gli incarichi di studio, il riferimento è all’art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno”. Da questa voce dovrebbero restare esclusi gli incarichi di co.co.co.;
-
Riduzione al 20%(rispetto al 2009) spese di pubbliche relazioni, e rappresentanza;
-
Riduzione della spesa per missioni al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009;
-
Eliminazione dell’indennità chilometrica per gli spostamenti per motivi di lavoro;
-
Riduzione al 50% (rispetto al 2009) delle spese sostenute per attività di formazione Con recente pronunzia, la Corte dei Conti Veneto ha escluso l’applicabilità di tale disposizioni ai casi di formazione obbligatoria (es. ECM per il personale sanitario);
-
Riduzione della spesa per autovetture all’80 per cento della spesa sostenuta nel 2009, dal 2011, e riduzione della spesa per autovetture al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2011, a decorrere dal 2013, con deroga solo per il 2013 per l’effetto di contratti già in essere;
-
Divieto di monetizzazione delle ferie, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
-
Blocco retribuzioni di tutti i dipendenti al valore del 2010. Sul punto si veda anche il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/116/CR05/C1 del 13/10/2011;
-
Riduzioni trattamenti oltre i 90.000 euro (5%) e oltre i 150.000 euro (10%);
-
Estensione della predetta riduzione ai medici convenzionati con il SSN;
-
Blocco compensi per rinnovo incarichi dirigenziali
-
Prevede il blocco dei fondi del trattamento accessorio del personale, e la riduzione degli stessi fondi in proporzione alla riduzione del personale
-
Blocco delle assunzioni e turn-over. Il turn-over, con l’art. 4-ter del D.L. 16/2012 (semplificazione fiscale), è passato al 40% se si rispetta il limite del 50% della spesa del personale sul totale delle spese.
-
Riduzione della spesa per personale “flessibile” al 50% di quella del 2009
-
Equiparazione dei trattenimenti in servizio alle nuove assunzioni;
-
Possibilità di non rinnovare un incarico dirigenziale anche in assenza di valutazione negativa, e possibilità, anche in assenza di valutazione negativa, di conferire un incarico di valore inferiore
-
Scioglimento o alienazione di società “in house”
In allegato una tabella con i riferimenti normativi.