Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile

Con una importante decisione (la prima espressamente pronunciata sul punto), la Corte di cassazione ha stabilito che l’art. 213 cod. proc. civ., il quale consente al giudice di richiedere atti ed informazioni alla pubblica amministrazione, non può essere utilizzato come uno strumento per sollevare le parti dall’onere probatorio su di esse incombente e che, pertanto, le parti stesse non possono sollecitare l’esercizio, da parte del giudice, di tale potere officioso per acquisire documenti che potevano ottenere direttamente dall’amministrazione. Da questo principio generale, si fa discendere l’importante corollario che, nel caso di controversie risarcitorie scaturenti da sinistri stradali, le parti non possono pretendere che sia il giudice a disporre l’acquisizione d’ufficio, ai sensi della menzionata disposizione, del rapporto eventualmente redatto in occasione del sinistro dalle forze di polizia, giacché tale documento può essere direttamente acquisito dalle parti, giusta l’espressa previsione in tal senso dell’art. 11 cod. strad..

Corte di Cassazione, sentenza n. 6101 del 12 marzo 2013

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