Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 08.10.2013, n. 4924
E’ illegittimo del bando, nella parte in cui hanno esteso il momento temporale rilevante del requisito soggettivo di età, s’intende quanto al limite dei trentadue anni, dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva alla data di stipulazione del contratto.
Non vi è dubbio alcuno che lo stesso bando abbia qualificato come “requisito di ammissione” il limite di età di trentadue anni, che secondo ormai pacifica giurisprudenza è superato quando ha inizio il giorno successivo al compimento dell’anno previsto come ultimativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1° agosto 2012, n. 4407, confermativa della statuizione di principio di cui a Ad. Plen., 2 dicembre 2011, n. 21).
[…]E’ principio generale, consacrato normativamente dall’art. 2 comma 7 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 […] -e ancor prima dall’art. 2 u.c. del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3- che i requisiti soggettivi di ammissione debbono essere posseduti “… alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”, […] (così Cons. Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2010, n. 995).
Il riferimento contenuto nell’art. 16 d.l. 16 maggio 1994 n. 299 all’assunzione, se per i contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese e loro consorzi, per i quali non è ovviamente richiesta alcuna selezione pubblica di tipo concorsuale ed è ammessa l’assunzione nominativa, non può che riferirsi all’esigenza che, al momento della stipulazione del contratto, non sia stato superato il limite di età (in tal senso vedi per tutte Cass., Sez. Lav., 24 aprile 1993, n. 4798), nel diverso ambito dei contratti di formazione e lavoro stipulati da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Agenzie fiscali, per i quali è necessaria una procedura selettiva concorsuale non può che riguardare la data di presentazione della domanda di partecipazione.