Corte di Cassazione – Sentenza 25 ottobre 2013, n. 24180
La Corte ha spiegato che la scelta del Comune contrasta con l’art. 2109 c.c., oltre che con l’art. 36, terzo comma, Cost., riportandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui “In relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, va tenuto distinto il danno da “usura psico-fisica”, conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Nella prima ipotesi, il danno “sull’an” deve ritenersi presunto; nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza e sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito contrattuale” (fra le molte sentenze in tal senso, cfr. Sez. L, n. 16398 del 20/08/2004 (Rv. 576013).