Corte dei conti, Sez. giur. Trento, sent. n. 41 del 30/09/2013
La responsabilità degli amministratori di un Comune e del segretario comunale per l’intervenuta parziale refusione delle spese legali in favore di un dipendente – artefice di un patteggiamento per omicidio colposo e poi condannato in sede civile per il risarcimento danni in favore dei congiunti del deceduto – non è affievolita dal fatto che la transazione con il dipendente scaturisca da una proposta del Collegio di conciliazione presso la Provincia Autonoma di Trento, la cui funzione era meramente propositiva e non decisionale a differenza di quella svolta dai convenuti amministratori, e che determinava comunque l’importo transattivo in misura del 50% delle spese legali, sull’evidente ed erronea premessa – peraltro ininfluente ai fini della sussistenza del diritto al rimborso – della corrispondente corresponsabilità della vittima dell’incidente, tassativamente esclusa con la sentenza n. 169/99 della Corte d’Appello di Trento.