Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 /SEZAUT/2013/QMIG del 02.10.2013
La preventiva approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione rispetto all’approvazione del piano di riequilibrio rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori destinati alla commissione ex art. 155 del TUEL.
L’eventuale constatazione da parte della commissione della mancata approvazione dei documenti, costituisce oggettivo elemento di perplessità che si riflette sul valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento, che sarà esposto nella relazione finale e che sarà valutato dalla Sezione regionale di controllo ai fini delle sue determinazioni