Corte di Cassazione, sentenza del 08/11/2013, n. 25198
Sulla spettanza dell’indennità per l’esercizio delle funzioni di coordinamento, prevista dal CCNL Sanità, e sui requisiti richiesti per il suo godimento la Suprema Corte con due sentenze del 27.04.10 recanti i nn. 10008 e 10009, ha interpretato la norma contrattuale nel senso che ai fini del diritto all’indennità ivi prevista il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e del personale.
In tale affermazione di principio la successiva elaborazione giurisprudenziale ha individuato i tre requisiti che debbono coesistere nell’espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta indennità: a) l’incarico deve risultare documentalmente; b) è sufficiente il conferimento dell’incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati compiti di coordinamento; c) in terzo luogo, l’assegnazione di tali compiti deve provenire da “coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente” (Cass. 28.01.13 n. 1820).