La rappresentanza sindacale va garantita anche ai lavoratori atipici

Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, sentenza del 15/01/2014, C176/12 
Un’interpretazione della direttiva 2002/14, secondo cui l’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultima consentirebbe agli Stati membri di escludere dal calcolo degli effettivi dell’impresa una determinata categoria di lavoratori per motivi quali quelli addotti dal governo francese nel procedimento principale, sarebbe incompatibile con l’articolo 11 della citata direttiva, il quale stabilisce che gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie per essere in grado di garantire i risultati imposti dalla direttiva medesima, dal momento che detta interpretazione implicherebbe la facoltà per gli Stati membri di sottrarsi a tale obbligo di risultato chiaro e preciso imposto dal diritto dell’Unione (v. sentenza Confédération générale du travail e a., cit., punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dunque concludere che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale, come l’articolo L. 111/3 del code du travail, la quale esclude i lavoratori titolari di contratti “agevolati” dal calcolo degli effettivi dell’impresa nel contesto della determinazione delle soglie legali di istituzione degli organismi di rappresentanza del personale

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