Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, sentenza n. 3 del 15/01/2014
La richiesta di risarcimento è stata avanzata dalla Procura della Corte dei Conti in relazione ad un’ipotesi di danno erariale che un’Azienda Sanitaria Locale avrebbe subìto, per effetto della mancata attivazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del procedimento di collaudo dell’opera e della mancata nomina della Commissione di collaudo, così privando la stazione appaltante della possibilità di riscontrare la regolare esecuzione dei lavori.
Il danno in parola, che – rileva il Requirente – ha carattere permanente (quindi non è soggetto a prescrizione), può essere equitativamente determinato in una quota del corrispettivo erogato dall’Amministrazione all’Ingegnere, essendo chiaro che l’inadempimento di un obbligo di importanza fondamentale, quale quello di promuovere il collaudo dell’opera, ha provocato un considerevole squilibrio tra le prestazioni a carico del R.U.P. e il compenso da egli ricevuto, rendendo ingiustificata l’erogazione di quest’ultimo in misura intera, equitativamente determinato nella somma corrispondente a due quinti del compenso in questione