Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 134 del 16.01.2014
La sentenza ha ritenenuto fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria dedotte dal ricorrente.
In particolare nel decreto 29 settembre 2010 n. 73 l’Ospedale di Frascati è inserito tra le strutture che sono dotate di pronto soccorso; poi, premesso che la Rete di assistenza cardiologica è suddivisa in hub, spoke I e spoke II, nel decreto n. 74/2010 del 29 settembre 2010, che definisce la “Rete dell‘Assistenza cardiologica”, lo stesso Ospedale è indicato tra quelli “Spoke I”, cioè tra le strutture delle rete sede di pronto soccorso o DEA ( Dip. Emerg e accett.) dotata di UTIC.
Quindi la disposizione regionale che sopprime l’ospedale è in contrasto con le precedenti determinazioni commissariali contenute nei precedenti decreti commissariali n.73/2010 e n.74/2010 , e lo spostamento della struttura in questione da Frascati a Marino sarebbe illogica , ove si consideri che tale mutamento comporta ulteriori oneri finanziari
Un mutamento così netto di orientamento, considerate le conseguenze sul piano finanziario e la antieconomicità rispetto agli investimenti già effettuati presso l’Ospedale di Frascati, avrebbero richiesto istruttoria e motivazione assolutamente non sussistenti nel caso di specie.