Corte di Cassazione – Sentenza 04 marzo 2014, n. 4978
Le norme contrattuali, su cui è fondato il diritto al rimborso, non prevedono esplicitamente l’obbligo del dipendente di indicare preventivamente (ed entro un breve termine) l’esistenza del procedimento giudiziario, né che l’interessato debba manifestare la volontà di volersi valere dell’assistenza legale dell’azienda. Le norme in questione, tuttavia, prevedono che l’azienda debba far assistere il dipendente da un legale fin dall’inizio del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, assumendosene le spese, e che debba comunicare al dipendente il nominativo del legale per ottenere il suo gradimento. Tali ultime disposizioni presuppongono, dunque, che l’azienda sia stata informata dell’esistenza del giudizio, sia stata portata a conoscenza dal dipendente della propria volontà di ottenere l’assistenza legale e che abbia nominato un difensore.
Le norme contrattuali consentono tuttavia che il funzionario respinga il professionista indicato dall’azienda e ne nomini un altro di suo gradimento, nel qual caso il dipendente può chiedere il rimborso delle spese sostenute entro il limite di quanto l’azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un legale da essa stessa nominato.
Nel caso di specie, l’azienda in sede regolamentare ha correttamente attuato la normativa contrattuale, subordinando il godimento del diritto e il rimborso delle spese sostenute per la difesa di fiducia ad una serie di oneri procedimentali. Essa, infatti, in quanto astretta da vincoli di bilancio e dall’obbligo dì programmazione della spesa, non poteva non essere portata a tempestiva conoscenza dell’esistenza del procedimento penale e della volontà del dipendente di godere dell’assistenza legale. In altre parole, la formulazione della norma regolamentare è un corretto bilanciamento dell’interesse al contenimento della spesa da parte dell’azienda e l’interesse a non ¡ sostenere le spese legali da parte del dipendente e sul piano giuridico ; impone di qualificare il termine assegnato al dipendente come perentorio.
Per queste ragioni l’inosservanza dei detti oneri di informazione dà luogo ad una vera e propria decadenza che, seppure non esplicitamente menzionata nel testo regolamentare, è pur tuttavia con evidenza desumibile dal complesso della normativa in oggetto.