La trasmissione di documenti al proprio difensore è diversa dalla divulgazione, e perciò non può essere motivo di licenziamento

Corte di Cassazione – Sentenza 05 marzo 2014, n. 5179
La trasmissione di files non può costituire un fatto così grave da essere sanzionato con il licenziamento per due concorrenti ragioni: in primo luogo perché i files non risultano essere stati divulgati ma trasmessi al difensore e quindi destinati a rimanere in un ambito prestabilito di conoscenza limitato ad eventuali attività difensive. La trasmissione di atti aziendali ad un difensore e la loro divulgazione sono condotte radicalmente diverse tra di loro in quanto il primo radica l’informazione presso un professionista che è tenuto alla riservatezza ed anche, sul piano deontologico, ad informare il cliente sulle conseguenze di una diffusione ulteriore di informazioni procurate nel modo prima indicato

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