Corte di Cassazione Penale, sez. 5, sentenza n. 35022/2015
Il Direttore dell’Area Gestione del Personale, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario di un’ASL, erano stati firmatari di una nota – diretta a un medico chirurgo odontoiatrico in servizio presso la predetta ASL – di contestazione e contestuale sospensione dal servizio, contenete espressioni del seguente tenore: “La sua condotta è stata in più occasioni…contraria all’arte medica e di disdoro per la classe medica e per questa Azienda, a causa dei rapporti disrelazionanti avuti sia con l’utenza che con il personale medico e non medico del Distretto Socio-Sanitario di appartenenza, che evidenziano un grave disturbo della personalità (aggressivo, chiuso, scarso controllo emotivo)”, espressioni che l’interessato riteneva lesive del proprio onore.
La Corte di Cassazione, invece ha stabilito che non v’è nulla di illogico o di incongruo nel ragionamento dell’azienda che ha tenuto conto – per giudicare della legittimità dell’iniziativa disciplinare – degli esposti presentati dai pazienti (nel numero di quattordici) e delle risultanze del questionario MMP2, sottoposto al medico, giacché quegli esposti e quel questionario rappresentavano un dato di fatto, di cui i responsabili della struttura sanitaria dovevano tener conto per decidere quale atteggiamento tenere. Non ha nessun rilievo, pertanto, il fatto che – per ragioni sconosciute – non sia poi stato adottato, a carico del medico , alcun provvedimento disciplinare definitivo di recesso, né il fatto che – per ragioni sempre sconosciute – il Comitato dei Garanti della Regione Puglia abbia ritenuto insussistenti “i presupposti formali e sostanziali” di un provvedimento di recesso, giacché le incolpazioni – come le imputazioni – non diventano illegittime per il fatto che non siano seguite da provvedimenti punitivi, unicamente rilevando l’esercizio della potestà sanzionatoria nei casi e nelle forme consentite dalla legge