Corte di Cassazione Penale, sez. IV, sentenza n. 35546/2015.
La posizione di garanzia dell’equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l’intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul contratto d’opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l’evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40 comma secondo cod. pen. (Sez. 4, n. 12275 del 08/02/2005, Zuccarello, Rv. 231321, in una fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all’art. 589 cod. pen. dei componenti l’equipe chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il paziente nel reparto dopo l’intervento, anziché sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando elementi significativi, quali l’incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, che rendevano prevedibile un’insufficienza respiratoria; v. anche Sez. 4, n. 17222 del 06/03/2012, Arena, Rv. 252375, secondo cui il capo dell’équipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, poiché le esigenze di cura e di assistenza dell’infermo sono note a colui che ha eseguito l’intervento più che ad ogni altro sanitario).
Cfr anche in tempa di responsabiltà post-operatoria sopra Corte di Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 15857 del 28 luglio 2015.
responsabilità medico post operatorio Cass35546_03072015
responsabilità medico nesso causale e post operatorio Cass15857_28072015