Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 17218 del 27 agosto 2015.
Un’ASL aveva comunicato il recesso anticipato dalla locazione passiva di locali adibiti ad ambulatori, poichè aveva disponibili nuovi locali più idonei, in particolare per l’assenza di barriere architettoniche.
Il locatore aveva contestato il recesso anticipato.
La Corte di Cassazione ha dato ragione al locatore.
Infatti, seppure è indubbio che la scelta di recedere non può prescindere dall’apprezzamento dell’attività esercitata dal conduttore, con la conseguenza che, ove la scelta di recedere sia operata da un ente pubblico, non può prescindersi dal profilo delle attività e dei compiti ad esso affidati – è altrettanto certo che la qualificazione pubblicistica del conduttore, una volta che lo stesso si sia avvalso dello strumento privatistico, non consente di ritenere che la legittimità del recesso sia apprezzata, dando rilievo esclusivamente alle determinazioni perseguite dal soggetto pubblico, seppure nell’adempimento delle sue funzioni (cfr. Cass. 19 dicembre 2014, n. 26892, che – in una fattispecie non dissimile a quella di cui al presente ricorso – ha ritenuto che la decisione di un Comune di far costruire un proprio immobile per ospitarvi detta scuola non costituisse, di per sé, motivo idoneo recesso anticipato dal contratto in corso, benché il completamento dell’edificio fosse avvenuto prima della scadenza convenzionale dello stesso e l’operazione fosse economicamente conveniente, essendo necessario che tale scelta fosse stata determinata da un’esigenza oggettiva, finalizzata a soddisfare l’interesse pubblico in questione in modo più idoneo rispetto a quanto già non avvenisse tramite l’utilizzo del bene condotto in locazione).
Orbene la decisione impugnata si colloca perfettamente nell’alveo dei principi sopra indicati, giacche- muovendo dal ragionevole presupposto che la ASL avesse assunto in locazione un immobile idoneo all’espletamento dei servizi sanitari localizzati (e, perciò, escludendo che la stessa Azienda, avente in materia specifici compiti di vigilanza, avesse adibito a strutture sanitarie locali in violazione della normativa di settore) – ha evidenziato, come la scelta di acquisire o liberare nuovi locali, in mancanza di dimostrazione di situazioni in qualche modo cogenti, costituiva espressione di una libera volontà e determinazione del soggetto conduttore e, soprattutto, discendeva da circostanze che avrebbero potuto e dovuto essere prevedute, con l’ordinaria diligenza, già al momento del rinnovo della locazione; così che essa non poteva pregiudicare l’aspettativa del locatore alla prosecuzione del rapporto sino alla sua scadenza.
locazione immobili e recesso ASL Cass17218_27082015