Corte di Cassazione Civile, sez. V, sentenza n. 12523 del 17 giugno 2015
Reputando che le erogazioni in parola (contributi per attività di formazione finanziata) abbiano natura di mere movimentazioni finanziarie rientranti nella previsione normativa di cui si contesta qui l’applicazione (cfr. Ris. 100/2005) il loro inquadramento ai fini IVA va rettamente operato in applicazione del richiamato art. 2, terzo comma, lett. a), D.P.R. 633/72.
Ancorché si tratti di operazioni fuori campo, il diritto alla detrazione dell’imposta — per costante giurisprudenza della Cassazione (24426/13) e della Corte di Giustizia (Corte giustizia Unione Europea Sez. I, Sent., 26-03-2015, n. 499/13; Corte giustizia Unione Europea Sez. VIII, Sent., 11-12-2014, n. 590/13, Corte giustizia Unione Europea Sez. VII, Sent., 13-022014, n. 18/13) “costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni”.
Quindi la rivalsa sugli acquisti effettuati per l’esercizio delle attività di formazione non viene in discussione, perché, come già esattamente osservato da questa Corte (28046/09) , “nessuna norma […] stabilisce che le operazioni effettuate utilizzando risorse graziosamente ottenute perdano per ciò solo, ab origine, il carattere commerciale; e che l’imprenditore beneficiato di un fmanziamento esente (recte: escluso) dall’IVA debba sopportare, senza poterla detrarre a suo tempo, l’imposta scontata su tali operazioni che di, per sé, né sono esenti né sono strumentali ad altre operazioni esenti”.
IVA contributi formazione detrazione SI Cass12523_2015