Non è giustificata la scelta della Regione di valutare le domande di accreditamento in ordine cronologico

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4271 del 14 settembre 2015
Risulta non adeguatamente giustificata e non è quindi condivisibile la scelta della Regione di valutare le domande dell’appellante solo in via residuale, dopo aver considerato tutte le altre istanze di accreditamento comunque presentate ed accolte.
Mentre la Regione, per limitare il numero dei posti da accreditare in via istituzionale, in relazione al fabbisogno dei posti letto ritenuti necessari, avrebbe potuto utilizzare diversi criteri obiettivi di selezione delle domande.
Non si può peraltro non aggiungere che non appare adeguatamente giustificata nemmeno la scelta della Regione di accordare una preferenza “temporale”, rispetto alle domande dell’appellante, all’istanza della C.R.A.P. don Armando Franco, gestita dalla Fondazione Beato Bartolo Longo, che, benché provvisoriamente accreditata, aveva solo autocertificato il possesso dei requisiti per l’accreditamento istituzionale.
accreditamento no ordine cronologico CS4271_14092015

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