Consiglio di Stato, sez III, sentenza n. 4341 del 16 settembre 2015
L’art. 42, comma 5 e seguenti del d.lgs. n. 151/2001, è inequivoco nel disporre che l’eventuale presenza di più familiari, astrattamente idonei ad assistere la persona portatrice di handicap, non impedisce, di per sé, l’attribuzione del beneficio.
Il concetto viene confermato più volte nell’ambito dello stesso art.42 D.LGS n.151/2001.
Nel comma 5, si legge: «in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi».
Nel comma 5-bis si legge: «il congedo ed i permessi… non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona».
Quindi (come rappresentato anche nella circolare della Funzione Pubblica n.1/2012) la legge n.151/2001, art.42, non impone che il congedo retribuito per due anni possa essere concesso soltanto al richiedente che risulti essere “unico referente” del portatore di handicap, ma, semmai, prescrive che l’istante debba essere l’unico beneficiario, pur in presenza di più familiari, a godere del beneficio in questione.
104 congedo 2 anni unico beneficiario CS4341_16092015