Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 505 del 23 settembre 2015, che ha confermato Corte dei Conti, Campania, senteza n. 528/2014
L’esercizio del potere di nomina attribuito al Direttore generale, quale organo monocratico, benché molto ampio rimane subordinato a precisi limiti, indicati non solo dai lemmi in esame, ma dall’intero contesto normativo di riferimento nella materia de qua. Il riferimento è all’art. 7, comma 6 della L. n. 165/2001 e all’art. 1, co. 11, 106, 107 e 116 della legge n. 311/2004. In proposito, la Corte dei conti ha precisato gli indispensabili presupposti e requisiti legali occorrenti che è possibile riassumere nei seguenti termini: a) l’incarico deve essere legato a problemi che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze; b) l’incarico deve caratterizzarsi in quanto non implicante svolgimento di attività continuativa ed ordinaria ma anzi, la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell’incarico del quale debbono costituire l’oggetto; c) l’incarico deve presentare le caratteristiche della specificità e della temporaneità; d) l’incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare, surrettiziamente, compiti istituzionali e ruoli organici dell’ente; e) il compenso connesso all’incarico deve essere proporzionale all’attività svolta e non liquidato in maniera forfetaria; f) la delibera di conferimento deve essere adeguatamente motivata; g) l’incarico ed i criteri di conferimento non devono essere generici, astratti o indeterminati.
Si tratta di principi generali dell’ordinamento giuridico che si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Aziende Sanitarie,
Nel caso di specie, la stessa delibera rinviava al D.lgs. n. 165/2001 e al CCNL per l’area Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. Benché nel testo dell’atto si rinvii espressamente sia all’elevata professionalità della neo-laureata sia all’interesse strategico alla “formazione e all’aggiornamento professionale di tutto il personale”, questo Collegio non può che rilevare la palese violazione dei principi appena richiamati, soprattutto in punto di una previa e reale ricognizione delle figure professionali interne (prendendosi solo atto “che l’attuale organico dell’istituito Ufficio per la formazione non consente di demandare a esso la progettazione, l’organizzazione e l’attuazione dei programmi formativi”) in grado di assolvere i compiti istituzionali esternalizzati, ma soprattutto in punto di previo confronto competitivo che deve assistere la stipula dei contratti a tempo determinato, quando essi determinano l’esborso di denaro pubblico.
L’incarico si è risolto, in definitiva, in una scelta intuitu personae elusiva del blocco del turn-over e del principio dell’accesso mediante concorso al pubblico impiego.