Il demansionamento è fonte di danno erariale

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 390 del 24 settembre 2015
La Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, 21 maggio 2009 n. 11835) ha infatti ben chiarito che il principio sancito dall’ art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (diritto del dipendente ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o equivalenti), si pone a tutela sia del diritto del dipendente pubblico ad un adeguato impiego sia a tutela dell’Amministrazione, imponendo l’utilizzo del personale secondo modalità pienamente proficue per gli interessi degli enti” (Sezione Giur. Marche n. 29 del 28.2.2012). E che costituisce danno erariale l’erogazione di emolumenti al dipendente che sia stato assegnato – con demansionamento delle funzioni – a un diverso settore amministrativo, con contestuale affidamento a terzi del servizio da lui svolto in precedenza (Sez. Giur. Campania n. 1807 del 13/10/2011).
E’ stato anche precisato che nell’ambito del giudizio di responsabilità per risarcimento del “danno da demansionamento” arrecato dall’amministrazione ad un proprio lavoratore, il giudice contabile è chiamato a valutare la portata del decisum giusvaloristico relativo a tale danno, da cui scaturisce il conseguente danno erariale azionato dalla Procura contabile, laddove per demansionamento (o dequalificazione) si intende la sottrazione, da parte del datore di lavoro, di alcune delle mansioni originariamente assegnate al lavoratore (c.d. demansionamento quantitativo), la diminuzione della rilevanza e della qualità professionale di tali mansioni, ovvero l’attribuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle svolte inizialmente (per queste ultime due ipotesi si parla di c.d. demansionamento qualitativo); tale “danno da demansionamento” va considerato in una cornice unitaria, al cui interno vanno presi in considerazione diversi pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, tutti accomunati dal fatto di derivare da un’illegittima condotta datoriale che, andando a ledere il combinato disposto degli artt. 2103 e 2087 c.c., fa sorgere una responsabilità contrattuale in capo al datore di lavoro (P.A.) per inadempimento di un’obbligazione di non fare (non adibire, appunto, il lavoratore a mansioni inferiori). (Sez. Giur. Lombardia n. 991 del 29/12/2008).
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