Consiglio di Stato, sentenza n. 4546 del 30 settembre 2015
Il Collegio ha ritenuto manifesto l’interesse del ricorrente alla caducazione della procedura di selezione per l’accertato difetto di copertura finanziaria, essendo tale caducazione strumentale alla rinnovazione della procedura da parte dell’Amministrazione, una volta acquisita la copertura finanziaria che si impone per ogni concorso. Ed è, del resto, in tal senso, la decisione del giudice di prime cure che ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo l’accoglimento del ricorso sufficiente a dare piena e diretta soddisfazione dell’interesse fatto valere e ciò per una nuova opportunità derivante da una possibile ripetizione della procedura di selezione.
Neppure sussiste la tardività nella presentazione del ricorso in primo grado da parte del predetto Nicolella per non aver impugnato, nei termini, il bando di cui si contesta la validità e l’efficacia, dal momento che la percezione della lesività dell’atto è avvenuta solo in seguito all’accesso richiesto e alla documentazione visionata in quella circostanza.
In sostanza, la mancanza della necessaria copertura finanziaria ha sancito l’irregolarità e l’illegittimità’ della procedura attivata con il bando, con il conseguente effetto dell’annullamento del bando medesimo e ben ha fatto il primo giudice a decidere in tal senso, con un’ampia e condivisa motivazione.
concorsi copertura finanziaria annullabile CS4546_30092015