Corte di Giustizia Europea, sentenza del 1 ottobre 2015, C-432/14
Il principio di non discriminazione in ragione dell’età, sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al quale ha dato espressione concreta la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in virtù della quale un’indennità di fine rapporto, corrisposta a titolo di supplemento dello stipendio al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato quando il rapporto di lavoro non prosegue sulla base di un contratto a tempo indeterminato, non è dovuta nel caso in cui il contratto sia stipulato con un giovane per un periodo compreso nelle sue vacanze scolastiche o universitarie.
contratti a termine indennità CGiusUE01102015 C-432-14