Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 19484 del 30 settembre 2015
Il Collegio ha ricordato che anche di recente le sezioni unite della Corte hanno affermato (Sez. U, Sentenza n. 6467 dei 31.3.2015; v. pure la sentenza n. 28328/2011) che la disciplina legale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (desunta principalmente dairart. 97 della Costituzione, secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte Costituzionale, del quale sono attuazione gli artt. 35 e 52 cli.vo n. 165/01), non consente inquadramenti automatici del personale, neppure in base al profilo professionale posseduto o alle mansioni svolte e che, nel caso di passaggio da un’area di inquadramento ad altra superiore (nella specie, da C a D), è richiesta, di norma, una procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato accesso dall’esterno.
L’art. 29 del CCNL EE.LL. 1999 demanda quindi all’Amministrazione l’assunzione delle “iniziative necessarie” per realizzare il suddetto passaggio di categoria, nonché l’istituzione nella dotazione organica dei corrispondenti posti delta categoria superiore
progressioni verticali Cass19484_30092015