L’associazione di consumatori non può chiedere tutti gli atti di tutte le selezioni di partner e sponsor: trattasi di controllo genralizzato

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 4644 del 6 ottobre 2015
Il Codacons ha proposto ricorso avverso il rigetto, da parte di Expo 2015 s.p.a., dell’istanza di accesso presentata al fine di prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti le procedure per la selezione dei partner e degli sponsor di Expo 2015. Il diniego di accesso è stato motivato poiché non sarebbe sussistente in capo all’associazione Codacons un interesse diretto, concreto ed attuale alla ostensione di quanto richiesto.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione ad Expo s.p.a. evidenziando che gli atti cui il Codacons ha richiesto di accedere, pur se indicati e dunque concretamente individuabili, non sono ex se tali da denotare un collegamento con gli interessi dei quali l’associazione è portatrice.
In definitiva, se, per un verso, non è dimostrata l’afferenza delle procedure avviate con gli interessi dei consumatori cui si intende approntare tutela (e ciò anche per la specificità delle procedure a fronte della ampiezza e sovraindividualità degli interessi dei quali l’associazione è ente esponenziale), per altro verso si denotano proprio profili di un non ammissibile controllo generalizzato sulla attività amministrativa, estraneo, per le ragioni innanzi esposte, all’ambito di esercitabilità del diritto di accesso.
accesso agli atti codacons expo NO CS4644_06102015

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