La partecipazione ad organi collegiali di enti che ricevono contributi pubblici, è gratuita, a prescindere dalla misura, maggioritaria o meno, della partecipazione dell’ente che finanzia

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 325/2015/PAR, depositata il 12 ottobre 2015

L’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, dispone che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. …”.
Il comma 2-bis dell’articolo 35 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha fornito l’interpretazione autentica del succitato comma 2, escludendo il carattere onorifico solo per i collegi dei revisori dei conti e sindacali e per i revisori dei conti.
La norma in esame, che esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica tendente a ridurre il costo degli apparati amministrativi, impone la gratuità di tutte le cariche assegnate all’interno degli organi collegiali degli enti a contribuzione pubblica con la sola eccezione di talune tipologie di organismi, nominativamente indicati ed espressamente esclusi dalla norma medesima.
Questa Sezione, in sede consultiva, ha già avuto modo di chiarire (Cfr. per tutti SRC Lombardia, deliberazione n. 669/2011/PAR) che, considerata la finalità che il legislatore si prefigge, la previsione contenuta nel comma 2 preclude di erogare qualsiasi compenso in favore degli amministratori di fondazioni che ricevono contributi pubblici (v. anche SRC Lombardia, deliberazione n. 155/2011/PAR).
A proposito della contribuzione effettuata da parte di altri enti – in questo caso la fondazione Banca del Monte di Lombardia – si richiama il parere della Sezione Lazio n. 151/2013/PAR, a tenore del quale si chiarisce come la normativa si applichi indipendentemente dalla misura della partecipazione dell’ente locale, prescindendo dalla sussistenza di una partecipazione maggioritaria; nello medesimo parere si ribadisce il principio del carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi dei predetti enti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 78/2010.
compensi organi collegiali CContiLomb del 325 12.10.2015

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