Corte di Cassazione, sezione L, sentenza n. 20733 del 14 ottobre 2015
Si ritiene di dover aderire alla sottoillustrata ipotesi, vuoi perché il dato letterale richiama soltanto l’ufficio per i procedimenti disciplinari e il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, vuoi perché la scansione del procedimento stesso e la decadenza dall’azione disciplinare prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l’iter deve concludersi richiede necessariamente un’individuazione certa ed oggettiva del dies a quo, impossibile ove si ritenesse di agganciarlo ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio dell’amministrazione, magari anche priva di veste formale e di protocollazione.
Dunque, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55 bis co. 4 0, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/01, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione – dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, non a qualsiasi ufficio periferico, magari di una grande amministrazione.
licenziamento disciplinare termine a quo notizia Cass20733_14102015