Qualora l’attività medico-legale a terzi di un medico ASL è occasionale, non serve la fattura.

Agenzia delle Entrate, Risoluzine n. 88 del 19 ottobre 2015

Qualora l’attività di consulenza medico-legale sia prestata in maniera occasionale, i relativi onorari vanno qualificati come redditi diversi – ex articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR – poiché trattasi di compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
In quest’ultima eventualità, atteso l’esercizio non abituale, le operazioni restano escluse dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo previsto dall’articolo 5 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Ne deriva che il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell’azienda sanitaria, qualora effettui solo in via occasionale prestazioni medico-legali, non è obbligato all’apertura della partita IVA né all’emissione di fattura elettronica.
In questo senso, fermo restando che la valutazione dell’occasionalità è da effettuare caso per caso, giova ricordare che l’iscrizione volontaria in apposito albo professionale può costituire indizio di abitualità
IVA compensi extra medico legale NO_fattura Ris. n. 88 del 19 ottobre 2015

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