L’attore deve allegare la colpa del medico, anche se non la deve provare.

Corte di Cassazione, sezione III; sentenza n. 21177 del 20 ottobre 2015

Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non anche di provare) la colpa del medico; quest’ultimo, invece, ha l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile (Cass. n. 17143 del 2012)
responsabilità medico onere prova Cass21177_20102015

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