Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 44127/2015
Ed invero, per provvedimento dato per ragione di giustizia deve intendersi qualunque provvedimento od ordine autorizzato da una norma giuridica per l’attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l’attività del giudice, del Pubblico Ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria: sono infatti da comprendere tra le ragioni di giustizia non solo quelle inerenti all’attività giurisdizionale vera e propria, ma anche quelle che attengono all’attività d’indagine del P.M. o all’attività di polizia rivolta all’accertamento del reato o all’attuazione del diritto obiettivo, nel pubblico interesse.
Nella fattispecie concreta, a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale del Comando della Polizia municipale, unitamente all’imputato, veniva accertata che era in corso di realizzazione da parte di un privato un’opera muraria in cemento armato, senza alcuna autorizzazione. Il giorno seguente, la Polizia municipale inoltrava, senza ricevere alcuna risposta, richiesta all’imputato di riferire con sollecitudine se tale opera fosse penalmente rilevante.
rifiuto atti ufficio richiesta interna CassPen44127_2015