La frequentazione recidiva di persona di dubbia moralità (culminata in matrimonio), non può essere causa di licenziamento.

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 4999 del 3 novembre 2015
Ad un carabiniere era stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. Il provvedimento rimproverava all’incolpata la frequentazione di una persona di dubbia condotta morale e civile, il mendacio alle contestazioni mosse e la recidiva nella frequentazione.
A questo proposito, il Collegio ha ritenuto di non discostarsi dalle considerazioni svolte in una recente decisione della Sezione (26 febbraio 2015, n. 964).
Come è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
Nella specie, i comportamenti addebitati all’appellante, verosimilmente adottati sotto il dominio del sentimento, manifestano senz’altro ingenuità e scarsa consapevolezza delle conseguenze dei propri atti. Si tratta certo di condotte censurabili, tali da meritare sanzione disciplinare, ma non è dimostrato in modo convincente che, nel loro complesso, esse appaiano così radicalmente incompatibili con il mantenimento dello status da recidere il rapporto fiduciario con l’Amministrazione.
Il Collegio ritiene indispensabile sottolineare quanto la vicenda considerata sia diversa da quelle in cui vengono in questione fatti di rilievo penale o di possesso di sostanze stupefacenti, accertati a carico di un militare, rispetto ai quali – per l’obiettiva gravità della condotta, la contiguità con la malavita e i rischi di ricatti o di indebiti pressioni che ne possono nascere – l’Amministrazione ha amplissima discrezionalità nel valutare i fatti contestati e accertati in relazione con la permanenza del rapporto di servizio, a nulla rilevando la personalità dell’incolpato e i suoi precedenti di carriera (cfr. per tutte, da ultimo, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 123; Id., sez. IV, 16 giugno 2015, n. 2975; ivi riferimenti ulteriori).

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