Sub appalto: il nominativo non deve necessariamente essere indicato in sede di offerta

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9/2015/AP del 2 novembre 2015
L’Adunanza Plenario del Consiglio di Stato risolve il conflitto giurisprudenziale in materia di sub-appalto e in materia e soccorso istruttorio in materia di oneri per la sicurezza.
Il principio di diritto è:
a) l’indicazione del nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell’offerta non è obbligatoria, neanche nell’ipotesi in cui il concorrente non possieda la qualificazione nelle categ orie scorporabili previste all’art.72, comma 2, d.P.R. cit.;
b) non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015.
N._00006-2015_REG.RIC.A.P.

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