Un’intensa corrispondenza (attivismo cartolare) dopo l’esposto, non salva il dirigente dal danno erariale per violazione dei doveri di vigilanza

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 461 del 24 novembre 2015

L’attivismo cartolare che, successivamente all’esposto alla Procura della Repubblica e soprattutto dopo l’avvio delle indagini della P.G., ha mosso tutti gli organi preposti all’attività di controllo delle prestazioni rese dall’Ospedale convenzionato, attivismo che avrebbe dovuto informare l’azione di tutti i predetti organi molto tempo prima, al fine di impedire che il nosocomio erogasse a carico del S.S.R., prestazioni che giustamente il P.M. ha definito “abusive”. L’intera corrispondenza sopracitata dimostra come principale preoccupazione di tutti gli attori della vicenda sia stata quella di assumere iniziative cautelative (peraltro, tardive ed inefficaci) per precostituirsi una esimente di responsabilità.
E la responsabilità del dirigente è da individuare nell’inconfutabile violazione di specifici obblighi correlati alla sua funzione di dirigente preposto all’U.O.C. Accreditamento e Vigilanza (Ufficio deputato al controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie convenzionate, cfr., d.lgs. n. 229/1999) che hanno favorito il perpetuarsi delle illiceità commesse. Era, infatti, il suo Ufficio – e lui in primo luogo quale dirigente preposto – che avrebbe dovuto accertare la mancanza di accreditamento in capo al nosocomio per le prestazioni odontoiatriche e di tutti gli altri requisiti soggettivi la cui presenza era imprescindibile per il rinnovo contrattuale (annuale) fra la ASL e l’Ospedale, rinnovo contrattuale che non avrebbe potuto essere sottoscritto se il dirigente avesse comunicato al Direttore Generale le irregolarità in cui era incorso l’Ospedale accreditato.
Peraltro, è lo stesso dirigente che ha riconosciuto le proprie responsabilità quando, in sede di audizione, ha dichiarato di essere l’unico responsabile del procedimento relativo alla revoca dell’accreditamento provvisorio di cui chiedeva alla Regione di valutarne l’opportunità
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