Corte dei Conti, sezione di controllo regionale per la Puglia, Deliberazione n. 223/PAR/2015, dep. 13 novembre 2015
A seguito dell’avvenuta abrogazione del disposto dell’art 19 co. 6 quater d.lgs. 165/2001, questa Corte ha, quindi, ritenuto non più operante la deroga prevista per gli incarichi dirigenziali conferiti ex art 110 Tuel, con la conseguenza che si applicano nei confronti dei predetti gli ordinari limiti di cui all’art 9 co 28 d.l. 78/2010.
In questo senso si è espressa la Sezione controllo Lazio (deliberazione n. 221/2014/PAR), la quale “ritiene condivisibile il prevalente orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo cui il vincolo di spesa imposto dall’art.9, comma 28, del D.L. n.78/10 è applicabile anche a tutti gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.110 TUEL, pur differenziandosi quelli conferiti nell’ambito della dotazione organica ex comma 1 da quelli conferibili extra organico ai sensi del comma 2” , osservando, inoltre, che “Anche la Sezione Autonomie ha del resto avallato tale prospettazione nella deliberazione n.12 dell’11 luglio 2012, facendo una eccezione soltanto per gli incarichi a tempo determinato di natura dirigenziale che erano stati all’epoca ritenuti sottratti (in conformità a quanto affermato anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte nelle deliberazioni n.12, 13 e 14 dell’8 marzo 2011) al rispetto della disciplina vincolistica in quanto era ancora vigente, al tempo della pronuncia, l’abrogato art.19, comma 6 quater, del D. Lgs. n.165/2001, deroga che non ha più ragion d’essere a legislazione vigente.” Ad identiche conclusioni è pervenuta la Sezione controllo Toscana (deliberazione n. 447/2015/PAR): ” i conferimenti di incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.110, comma 1, T.U.E.L., possono avvenire in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e nei limiti di spesa previsti dall’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis d.l. n. 90/2014, e interpretato dalla deliberazione n. 2/2015 della Sezione delle autonomie”.
I principi sopra enunciati sono stati, infine, ribaditi dalla Sezione delle Autonomie che con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 31.03.2015 (“Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014”), a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art 19 co 6 quater, ha espressamente assoggettato i contratti in esame al limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall’art 9 co 28 d.l. 78/2010.
Sotto altro profilo, l’interpretazione richiamata si muove nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.173/2012) “che, nell’affrontare la questione della legittimità costituzionale dell’art.9, co.28, citato sollevata da alcune Regioni, ha avuto occasione di affermare che esso “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato”. Considerato che i contratti di cui all’art.110 del TUEL non sono certamente contratti a tempo indeterminato (sono anzi espressamente definiti dal legislatore “contratti a tempo determinato”), i limiti previsti dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010, espressamente rivolto dal legislatore al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico si applicano anche nei confronti dei contratti previsti dall’art.110 del TUEL” (Sezione controllo Calabria deliberazione n. 169/PAR/2012).
incarichi dirigenti 110 e limiti finanziari CContiPuglia_223_13112015