La riforma dell’art. 18 si applica innegabilmente pure al pubblico impiego, ma la violazione di norme imperative dà sempre luogo a reintegra.

Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 24157 del 26 novembre 2015

E’ innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 legge n. 300/70, come novellato dall’art. 1 legge n. 92/12, trovi applicazione ratione temporis al licenziamento di agosto 2012 in un ente pubblico, e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge cd. Fornero di cui parla l’impugnata sentenza.
Ma proprio il nuovo testo dell’art. 18 co. 10 Stat., come modificato dalla legge n. 92/12, ricollega espressamente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la sanzione della reintegra (e non quella meramente indennitaria) anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge.
Ed è indubbio che fra le nullità previste dalla legge vi sia anche quella per contrarietà a norme imperative (v., ancora, art. 1418 co. l ° c.c.) e in tale novero rientra, come s’è detto, il cit. art. 55 bis co. 4 0 d.lgs. n. 165/01.
La tutela meramente indennitaria è invece prevista, sempre dal nuovo testo dell’art. 18 Stat., in ipotesi differenti da quelle verificatasi nel caso in oggetto (ad esempio, in quella in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 300/70 o della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni).
licenziamento disciplinare reintegra fornero Cass24157_26112015

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