Le spese qualificabili come investimento sono quelle tassativamente elencate dall’art.3, comma 18, legge n.350/2003

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, Deliberazione n.318/2015/PAR

Con riguardo al significato da attribuire al termine investimento all’interno della disposizione costituzionale citata, si sono già autorevolmente espresse le Sezioni Riunite della Corte in sede di controllo con la deliberazione n. 25/CONTR./2011, chiamate a dirimere una questione di massima e, in tal senso, hanno fatto riferimento all’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004”) che, al comma 18, individua, attraverso un apposito elenco (dalla lett. “a” alla lettera “i”), le operazioni economiche che «ai fini del rispetto dell’obbligo del pareggio economico dei bilanci costituiscono investimenti».
Tale elencazione si basa su una nozione di investimento che considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall’ente derivi un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare.
In una parola, un aumento della “ricchezza” dell’ente stesso, che si ripercuote non solo sull’esercizio corrente, ma anche su quelli futuri, proprio per giustificare il perdurare, nel tempo, degli effetti dell’indebitamento.
Le Sezioni Riunite, nella citata pronuncia, a fronte del carattere tassativo dell’elencazione di cui all’art.3, comma 18, legge n.350 citata, hanno ritenuto precluso il ricorso all’analogia al fine di ricomprendere le spese di cui trattasi nella fattispecie regolata dall’art.3, comma 18, lettera i) della legge n.350/2003.
spese investimento tassatività CContiSic_2015_318_PAR

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