Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 24939 del 10 dicembre 2015
Nel caso di specie ben più ampia di pochi mesi è stata la durata dei contratti a tempo determinato stipulati con i lavoratori (pure ripetutamente prorogati) e con tal durata è del tutto compatibile la finalità incentivante di risultati da conseguire nell’ambito di obiettivi oggetto di programmi, da cui non possono pertanto essere esclusi i predetti contratti, alla luce della scrutinata disciplina contrattuale collettiva applicata.
I lavoratori, nell’agire per l’adempimento dell’obbligo datoriale di corresponsione del compenso incentivante, hanno provato, quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato e l’inquadramento ricevuto, neppure contestati dall’ente datore e ne hanno allegato l’inadempimento, non avendo invece la Croce Rossa assolto alla prova, a suo carico, del fatto impeditivo della pretesa ex adverso azionata (Cass. 15 marzo 2010, n. 6205; Cass. 3 luglio 2009, n. 15677; Cass. s.u. 30 ottobre 2001, n. 13533): tal fatto essendo semmai rappresentato dall’obiettiva incompatibilità (nella specie smentita per le superiori argomentazioni) del compenso incentivante rivendicato dai lavoratori con i compiti ad essi assegnati e, prima ancora, dalla corresponsione dell’emolumento accessorio nell’effettiva ricorrenza di specifici requisiti contrattuali prescritti (e non “a pioggia”, senza alcuna programmazione né pianificazione di obiettivi per la promozione di reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell’amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali).