In materia di consenso informato, il paziente deve dimostrare, anche tramite presunzioni, che avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento

Corte di Cassazione Civile, sez. 3, sentenza n. 2998 del 16 febbraio 2016

In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non Imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute”. Dunque, le proposte censure di violazione di legge non aggrediscono l’effettiva ratio decidandl della sentenza impugnata, insistendo sulla circostanza (incontestata, ma non rilevante ai fini della decisione in concreto assunta) della mancata puntuale informazione circa la complicanza poi realmente insorta (frattura orbitaria e sue conseguenze pregiudizievoli), tralasciando di censurare, in modo adeguato e concludente l’inferenza che il giudice del merito ha tratto dalla situazione di fatto accertata (meramente limitandosi, invece, ad addurre come plausibile una contraria inferenza).

Vedi anche:
In materia di consenso informato, la lesione del diritto alla salute è distinta dalla lesione del diritto all’autodeterminazione.
Corte di Cassazione Civile, sez. 3, sentenza n. 2177 del 4 febbraio 2016
La questione del consenso informato è stata correlata dal paziente esclusivamente alla domanda risarcitoria per lesione del diritto alla salute, quale unica pretesa azionata in giudizio e che (come messo in rilievo più volte da questa Corte: tra le altre, Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847; Cass., 12 giugno 2015, n. 12205) rimane, quindi, ben distinta dalla domanda risarcitoria che postula la lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione a seguito della mancata informazione da parte del sanitario.
Distinzione, questa, che assume uno specifico rilievo effettuale, giacché soltanto in riferimento alla pretesa di risarcimento del danno alla salute derivato da atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell’arte si impone, ove sia mancata l’adeguata informazione del paziente sui possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, la verifica circa la rilevanza causale dell’inadempimento dell’obbligo informativo rispetto al predetto danno, gravando sullo stesso paziente la prova, anche presuntiva, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento (così, tra le altre, la citata Cass. n. 2947 del 2010).

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