Corte di Cassazione, sez. L, sentenza n. 3422 del 22 febbraio 2016.
In tema di riclassificazione del personale il datore di lavoro non può limitarsi ad affermare semplicemente la sussistenza di una equivalenza “convenzionale” tra le mansioni svolte in precedenza e quelle assegnate a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione, dovendo per contro procedersi ad una ponderata valutazione della professionalità del lavoratore al fine della salvaguardia, in concreto, del livello professionale acquisito, e di una effettiva garanzia dell’accrescimento delle capacità professionali del dipendente (Cass. n. 13714 del 2015; Cass. n. 13499 del 2014; Cass. n. 4989 del 2014; Cass. n. 15010 del 2013; Cass. n. 20718 del 2013; in precedenza, parzialmente difformi, v. Cass. n. 6971 e n. 23763 del 2009). le nuove mansioni devono quanto meno armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall’interessato durante il rapporto di lavoro, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi Certo, dall’astratta potenzialità lesiva dell’assegnazione a mansioni inferiori ad opera del datore di lavoro non deriva automaticamente l’esistenza di un danno, il quale non è immancabilmente ravvisabile solo in ragione di ess