Con l’ordinanza n. 13884/2016 in allegato, in materia di intercettazioni, la Corte di Cassazione,
sezione 6, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, chiedendo:
– se il decreto che dispone l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni attraverso l’installazione in congegni elettronici di un virus informatico debba indicare, a pena di inutilizzabilità dei relativi risultati, i luoghi ove deve avvenire la relativa captazione;
– se, in mancanza di tale indicazione, la eventuale sanzione di inutilizzabilità riguardi in concreto solo le captazioni che avvengano in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti indicati dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;
– se possa comunque prescindersi da tale indicazione nel caso in cui l’intercettazione per mezzo di virus informatico sia disposta in un procedimento relativo a delitti di criminalità organizzata.
intercettazioni informatiche alle Sezioni Unite CassOrd 06_04_2016